Art. 21 - Esame di diploma
Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
In caso di assenza lo specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.
In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l’assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame finale.
La Commissione giudicatrice per l’esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è formata da cinque componenti, docenti facenti parte del Consiglio della Scuola, e presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.
La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. Tutti i docenti titolari di insegnamento possono essere Relatori delle tesi di diploma di specializzazione.
Il giudizio finale, espresso in cinquantesimi, tiene conto dei risultati riportati nelle valutazioni periodiche, degli esami finali annuali, nonché dei giudizi dei docenti-tutori. La votazione minima per il conseguimento del diploma di specializzazione è pari a trenta cinquantesimi.