Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie
Art. 2
1. A ogni lista è assegnata una quota base di 250 euro.
2. A ogni lista vengono altresì assegnati 10 euro per ogni seggio coperto nel Consiglio degli Studenti.
3. La quota attribuita alle liste in base al numero di seggi non può comunque superare i 500 euro.