Art. 8
1. Alle liste universitarie non possono essere assegnati per ogni annualità importi superiori a 2.900 euro, inclusivi complessivamente dell’assegnazione disciplinata dal presente regolamento e dal “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti”.
2. Le liste universitarie devono rendicontare le modalità, con cui hanno speso il contributo annuo per l’attività d’informazione politica universitaria, secondo le stesse indicazioni stabilite dal “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti” per le associazioni e i gruppi.
3. È fatto obbligo alle liste di esporre pubblicamente il suddetto rendiconto.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.