Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie
Art. 1
1. A tutela della partecipazione democratica e del pluralismo è garantito un contributo annuo all’attività d’informazione politica universitaria delle liste rappresentate nel Consiglio degli Studenti, imputato sui fondi stanziati dall’Ateneo per le attività culturali degli studenti.