Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie
Art. 5
1. Le liste in cui vi è almeno un candidato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste ricevono un’assegnazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dall’articolo 2, pari a 100 € per ogni Consigliere di Amministrazione eletto.
2. Tale assegnazione può essere usata esclusivamente per coprire in misura totale o parziale i costi di un’eventuale assicurazione sulla responsabilità civile per le delibere approvate in Consiglio di Amministrazione per gli eletti in tale organo.