Art. 1 - Istituzione
1. In attuazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, l’Università degli Studi di Trieste istituisce tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso un dipartimento di riferimento; può essere svolto in collaborazione fra più dipartimenti dell’Università degli Studi di Trieste oppure fra dipartimenti dell’Università degli Studi di Trieste e di una o più altre università.
3. Annualmente, sulla base di quanto stabilito da Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i dipartimenti interessati propongono agli Organi di Ateneo il piano dell’offerta formativa del tirocinio per le classi di rispettivo interesse.
4. Sulla base delle proposte pervenute, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, individua i dipartimenti che conferiscono a ciascuna classe di tirocinio le relative quote didattiche.
5. In analogia a quanto previsto per i corsi di studio dall’art. 31, Statuto dell’Ateneo, in relazione alle quote didattiche attribuite ai singoli dipartimenti per i rispettivi TFA, ciascun dipartimento è costituito in unità principale o associata. Nel caso in cui due o più dipartimenti conferiscano a un TFA quote didattiche relative a distinti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari (SSD), il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito all’attivazione del TFA in forma interdipartimentale. Al momento dell’attivazione del TFA interdipartimentale, il Consiglio di Amministrazione individua il dipartimento di gestione, sentiti i dipartimenti proponenti e il Senato Accademico.
6. La competenza in merito alla programmazione e organizzazione dell’attività didattica spetta ai dipartimenti, che deliberano come segue:
- per i corsi di TFA dipartimentali, delibera il dipartimento principale, sentiti i dipartimenti associati;
- per i corsi di TFA interdipartimentali, il dipartimento di gestione e i dipartimenti associati deliberano, ognuno per le quote di competenza. I dipartimenti associati possono concordare l’attribuzione della programmazione e organizzazione dell’attività didattica in via esclusiva a uno di essi.