Art. 5 - Gestione attività amministrative e di coordinamento
1. La gestione delle attività amministrative dei TFA viene definita dagli Organi accademici, in analogia con le norme generali di Ateneo che attengono ai corsi di studio di primo e secondo livello; per la parte di competenza dei dipartimenti, l’organizzazione e la gestione delle attività amministrative viene affidata alle rispettive Segreterie didattiche di Dipartimento.
2. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari e per assicurare supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico alle attività formative previste per il TFA:
a) il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire e attivare un gruppo di lavoro di Ateneo, presieduto da un delegato rettorale, composto dai coordinatori dei consigli di corso di tirocinio;
b) le università interessate possono istituire e attivare un gruppo di lavoro interateneo, presieduto dai delegati rettorali competenti dei rispettivi Atenei e composto dai coordinatori dei consigli di corso di tirocinio.
3. La pianificazione strategica e la definizione delle modalità di attuazione dei corsi di TFA comuni alle università regionali è demandata al Tavolo tecnico permanente di coordinamento tra gli Atenei del Friuli Venezia Giulia, integrato dai rispettivi delegati rettorali.