Art. 4 - Consiglio di corso di tirocinio formativo attivo
1. La gestione delle attività delle classi di TFA viene affidata ad un Consiglio di corso di tirocinio, che viene istituito con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati. Il medesimo consiglio può esercitare le proprie funzioni per una pluralità di classi di TFA.
2. Il Consiglio di corso di tirocinio è composto dai tutor coordinatori, di cui all’articolo 11 comma 2 del D.M. 249/2010, dai docenti universitari titolari di corsi ufficiali della classe o delle classi di TFA, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall’Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti per ciascuna delle classi di TFA per cui opera il Consiglio.
3. Il Coordinatore del Consiglio di corso di tirocinio è eletto tra i docenti universitari, con le modalità previste dall’art. 27, comma 3 Statuto e dall’art. 34, commi 1, 3 e 4 del Regolamento Generale di Ateneo per l’elezione del direttore di dipartimento, con esclusione dell’obbligo di presentazione anticipata della candidatura.
4. Il Coordinatore eletto è nominato con decreto del direttore di dipartimento unità principale, per i TFA dipartimentali; con decreto del Rettore, per i TFA interdipartimentali. Il Coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina. Il suo mandato può durare fino a tre anni anche non consecutivi, ed è rinnovabile una sola volta per un solo ulteriore triennio.
5. Il Consiglio di corso di tirocinio cura l’integrazione tra le attività di cui al comma 1 dell’articolo 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari.