Art. 6 - Docenti tutor coordinatori
1. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nei limiti dei contingenti assegnati alle Università, il dipartimento principale o il dipartimento di gestione provvede all’indizione ed allo svolgimento delle selezioni degli aspiranti tutor coordinatori i cui compiti sono specificati nell'art. 11, comma 2 del DM 249/2010. Il dipartimento provvede all’affidamento dell’incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L’incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 3. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall’insegnamento.
2. I tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di dipartimento.
3. Il consiglio di dipartimento, acquisito il parere del Consiglio di Corso di TFA, procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l’istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
4. Il consiglio di dipartimento può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.