Art. 7
E' fatto obbligo al dipendente di comunicare all'Amministrazione, entro quattro mesi dalla data di inizio di utilizzo dei permessi, la mancata fruizione dei medesimi.
L'Amministrazione procederà all'accertamento in ordine all'iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi nonché agli esami finali sostenuti.
In caso di concessione dei permessi per la preparazione di esami in qualità di privatisti verrà accertato il sostenimento dell'esame, non sussistendo l'obbligo di iscrizione alla scuola.
In caso di studenti universitari sarà accertato l'avvenuto sostenimento di almeno 1 esame relativo ai corsi per i quali sono stati concessi i permessi (entro le sessioni straordinarie di esami dell'anno accademico relativo), ovvero la presentazione della tesi (entro le sessioni dell'esame di laurea afferenti all'anno accademico nel quale è stata presentata la domanda di permesso).
Nel caso di accertato, improprio utilizzo dei permessi, i corrispondenti periodi vengono considerati quale aspettativa senza assegni ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 del D.P.R. 3.1.1957, n. 3 confermato dall'art. 24 del C.C.N.L., con conseguente recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi, o - in alternativa - recuperati dal dipendente con altrettante ore lavorative.