Permessi straordinari retribuiti - "150 ORE"
Art. 1
I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi al personale tecnico-amministrativo, ad esclusione dei Dirigenti e categorie assimilate ed equiparate, nella misura massima di 150 ore per la frequenza di corsi o per la preparazione agli esami al fine del conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.