Art. 3
Il personale interessato deve presentare domanda entro il 31 luglio di ogni anno dichiarando:
a) qualifica funzionale e profilo professionale di appartenenza, titolo di studio posseduto e sede di servizio;
b) corso legale di studi e/o altre attività didattiche che intende frequentare e relativa durata (anche solo presumibile);
c) periodo presumibile nel quale intende fruire dei permessi eventualmente concessi;
d) nel caso di studente universitario, se ha superato tutti gli esami degli anni precedenti.
Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a tipologie di orario che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.