Art. 6
Nei permessi "150 ore" è compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Gli assegnatari delle "150 ore"che frequentino corsi universitari e post-universitari sono tenuti a presentare mensilmente l'apposito modulo prestampato con l'indicazione delle ore fruite controfirmate dal docente.
La fruizione dei permessi da parte del personale deve essere comunicata al Capo della Struttura almeno il giorno precedente in caso di frequenza dei corsi, e con un congruo anticipo nel caso di utilizzo di più giornate per la preparazione agli esami.
In caso di eccezionali ed assolutamente inderogabili esigenze di servizio, per le quali sia indispensabile la presenza del dipendente, la fruizione del permesso può, a richiesta del Capo Struttura, essere compensata a breve termine.