Articolo 7 – Prestazioni di ricerca
1. Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto del contratto conduca ad un risultato brevettabile, il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dell'invenzione viene stabilito nel contratto conformemente a quanto eventualmente stabilito dall’Ateneo in materia di Brevetti.
2. Qualora si convenga che i risultati rimangano di proprietà dell’Università, nella determinazione del corrispettivo o contributo, dovrà essere valutata l’eventuale priorità nella messa a disposizione dei risultati riconoscibili al committente.
3. In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l’accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle Parti.