Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di attività comunque denominate, sia di natura commerciale che istituzionale, eseguite mediante contratti, accordi e convenzioni stipulati dall'Università di Trieste con Enti pubblici o privati a fronte di corrispettivi o contributi, nonché le modalità di riparto dei relativi proventi.
2. Tali attività, espletate nel concomitante interesse dell’Università, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in esse opera.
3. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio, contratti di formazione medico-specialistica e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da appositi accordi tra le parti.
4. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell’ambito dell’attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio Sanitario Regionale/Nazionale.
5. Sono escluse le attività svolte da parte di personale universitario ai sensi dell’art. 6, commi 10 e 12, della Legge 240/2010, senza avvalersi dell’apporto diretto o indiretto di risorse, strutture e/o competenze dell’Università di Trieste.