Articolo 10 – Prestazioni per analisi, prove e tarature e realizzazione di apparecchiature
1. Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato, per ogni singola prestazione, dalla somma delle tariffe, stabilite dal tariffario, approvato con le modalità di cui al successivo comma e dalle eventuali ulteriori spese documentabili.
2. Le prestazioni di analisi, prove e tarature sono svolte sempre secondo tariffario definito dall’organo collegiale della Struttura interessata, anche attraverso la stipula di convenzioni.
3. La determinazione del corrispettivo della prestazione deve comunque tenere conto dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari vigenti presso gli ordini professionali, nonché dei prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari.
4. Qualora le prove richieste, in quanto di nuova definizione, non siano ancora inserite nel tariffario, è possibile, nelle more dell'approvazione dello stesso, procedere alla stipula di una convenzione.