Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
Titolo I – Norme generali

Articolo 4 – Natura delle attività

1.    Ciascuna attività, in fase di autorizzazione alla stipula del contratto/convenzione/accordo dovrà essere inquadrata come attività “commerciale” o “non commerciale”, anche ai fini di assicurare il corretto trattamento fiscale dei costi e dei proventi, il rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il rispetto della normativa in materia di lavoro alle dipendenze della P.A., il rispetto della disciplina della concorrenza.

2.    Nel contratto/convenzione/accordo e nei relativi titoli di credito (fattura/nota di debito) dovrà farsi menzione esplicita del regime fiscale cui l’attività è assoggettata ed in particolare dell’eventuale regime di non imponibilità.

3.    Nel caso di attività commerciale è fatto obbligo alla struttura interessata di tenerne una contabilità separata[1].

4.    Hanno natura commerciale[2], a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto contraente, le attività che:

a.    sono qualificabili come prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633 del 1972[3], e consistenti nell’esecuzione di attività rese nell’ambito di un rapporto sinallagmatico a fronte di un corrispettivo;

b.    nel caso di attività di ricerca, danno origine a risultati che non rimangono – in tutto o in parte - in capo all’Università.

5.    Hanno natura non commerciale le attività che possiedono congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

a.    non rientrano tra quelle elencate nell'art. 2195 c.c.[4];

b.    nel caso di attività di ricerca, danno origine a risultati che rimangono in capo all’Università, che ne cura anche la divulgazione;

c.    se prestazioni di servizi, devono essere conformi alle finalità istituzionali dell’ente;

d.    le attività devono essere svolte senza un'organizzazione predisposta appositamente per la loro gestione e cioè come articolazione funzionalmente autonoma, con l’impiego di fattori produttivi organizzati allo scopo esclusivo di gestire l’attività stessa[5];

e.    i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione (i compensi corrisposti per la prestazione resa possono remunerare solo le spese sostenute e non originano un utile per l'ente).

6.    Non costituisce esercizio di attività commerciale la prestazione di attività da parte del personale universitario svolta a favore del sistema sanitario regionale pubblico nell’ambito di Convenzioni o Protocolli che disciplinano il rapporto tra Università degli Studi, ed Amministrazioni e/o Enti del sistema sanitario nazionale e/o regionale.

7.    Non costituisce attività commerciale il contratto che istituisce una cooperazione tra Università e uno o più enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, se ricorrono le seguenti ulteriori condizioni:

a.    è stipulato esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata,

b.    nessun prestatore privato è posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti,

c.    la cooperazione è retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico.

8.    Spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta motivata del responsabile delle struttura interessata, individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall’applicazione del presente Regolamento ovvero il relativo trattamento.



[1]agli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, le disposizioni concernenti gli adempimenti contabili previsti per le imprese e gli enti commerciali, attraverso la tenuta, per tale tipo di attività, di una contabilità separata.

In particolare, l’articolo 144, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), stabilisce che “per l’attività commerciale eventualmente svolta gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata”, cioè di tenere la contabilità dell’attività commerciale in modo separato rispetto alla contabilità dell’attività istituzionale.

La contabilità separata serve per individuare ricavi e costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, di conseguenza, la contabilità relativa all’attività commerciale dovrà essere tenuta secondo il principio della competenza economica che caratterizza il reddito di impresa.

La tenuta della contabilità separata può essere realizzata utilizzando distinti registri contabili per ogni attività (commerciale ed istituzionale) oppure un unico impianto contabile in cui confluiscono entrambe le attività che distingua con nettezza la natura delle registrazioni istituzionali da quelle commerciali.

[2]A titolo esemplificativo, sono commerciali le seguenti attività:

a.     prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni;

b.     prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, progettazione e realizzazione di prodotti multimediali, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuali;

c.     prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico anche multimediale e ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università;

d.     analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri; nonchè la realizzazione di apparecchiature;

e.     cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca.

[3]DPR 633/1972, Art. 3. - Prestazioni di servizi (Testo in vigore dal: 13-12-2014)

Costituiscono  prestazioni  di   servizi   le   prestazioni   verso corrispettivo dipendenti da contratti  d'opera,  appalto,  trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito  e  in  genere  da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere  quale  ne  sia  la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo  oneroso  quelle effettuate per l'uso personale o  familiare  dell'imprenditore  o  di coloro i quali esercitano un'arte  o  una  professione  o  per  altre finalità estranee all'impresa  o  all'esercizio  dell'arte  o  della professione.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se  effettuate  verso corrispettivo:

1)     le concessioni di  beni  in  locazione,  affitto,  noleggio  e simili;

2)     le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti d'autore,  quelle  relative  ad  invenzioni   industriali,   modelli, disegni, processi, formule e simili e  quelle  relative  a  marchi  e insegne, nonché' le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3)     i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche  a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali  o  assegni.  Non sono considerati prestiti i  depositi  di  denaro  presso  aziende  e istituti di  credito  o  presso  amministrazioni  statali,  anche  se regolati in conto corrente;

4)     le somministrazioni di alimenti e bevande;

5)     le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo  sempreché' l'imposta afferente agli acquisti di beni  e  servizi  relativi  alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione  di valore superiore ((ad euro cinquanta)) prestazioni di  servizi  anche se effettuate per  l'uso  personale  o  familiare  dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità  estranee  all'esercizio dell'impresa,  ad  esclusione  delle  somministrazioni  nelle   mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,  educative  e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché' delle operazioni  di  divulgazione  pubblicitaria svolte  a  beneficio  delle  attività  istituzionali   di   enti   e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale nonché'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse  richieste  o  patrocinate  dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando  hanno  per  oggetto

cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri  1),  2)  e  5)  del comma precedente. Le prestazioni  di  servizi  rese  o  ricevute  dai mandatari  senza  rappresentanza  sono  considerate  prestazioni   di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a)     le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti d'autore effettuate dagli autori e  loro  eredi  o  legatari,  tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere  utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b)     i prestiti obbligazionari;

c)     le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c)  del terzo comma dell'art. 2;

d)     i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed  f)  del terzo comma dell'art. 2;

e)     le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai  diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera  a),  e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di  ogni genere, comprese quelle  di  intermediazione  nella  riscossione  dei proventi;

f)      le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g)     LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;

h)     le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi  di  cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di  cui al terzo comma del presente articolo.

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività  elencati  nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di  titoli di  accesso,  rilasciati  per   l'ingresso   gratuito   di   persone, limitatamente al  contingente  e  nel  rispetto  delle  modalità  di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio  con  decreto  del Ministro delle finanze:

a)     dagli organizzatori di spettacoli, nel limite  massimo  del  5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso  sportivo  ufficialmente  riconosciuta   dalle   competenti autorità;

b)     dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e   federazioni sportive che di esso fanno parte;

c)     dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d)     dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si  applicano in caso di uso personale  o  familiare  dell'imprenditore  ovvero  di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: 

a)     di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,  pure  sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio,  la detrazione  dell'imposta  è  stata   operata   in   funzione   della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1; 

b)     delle apparecchiature terminali per  il  servizio  radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni di gestione, qualora sia stata  computata  in  detrazione  una  quota dell'imposta relativa all'acquisto  delle  predette  apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche  finanziaria,  e  di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni  e  servizi  sono  utilizzati  per  fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.

[4]Art. 2195 C.C. - Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

[5]Il contenuto della lettera d) fa riferimento alla nozione di ramo d’azienda elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina