Art. 20 Comunicazione e diffusione dei dati personali
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali, esclusi i dati relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e a reati, è permessa quando:
a) siano previste da norme di legge, di regolamento o dal diritto dell’Unione europea;
b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi o aggregati;
c) siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
d) siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai sensi dell’art. 19.
2. La comunicazione di dati a soggetti pubblici è sempre ammessa per i fini istituzionali e ove prevista da norma di legge o regolamento.
3. L’Università, nella figura del Responsabile interno o suo referente, con il supporto del RPD, valuta, sulla base di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quanto previsto dal presente Regolamento, eventuali richieste di comunicazione o diffusione di dati personali a soggetti privati e decide in ordine all’opportunità di effettuare la suddetta comunicazione.
4. Le modalità di comunicazione dei predetti dati, per la quale può essere richiesto un contributo a copertura dei costi sostenuti, sono decise dall’Università.
5. Al fine di favorire la comunicazione istituzionale l’Università può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche sui propri siti web, i nominativi del proprio personale e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dei recapiti telefonici e degli indirizzi telematici istituzionali.
6. L’Università può comunicare a enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio a un ente diverso da quello di appartenenza.
7. L’Università, al fine di agevolare l'orientamento, le esperienze formative e professionali e l’eventuale collocazione nel mondo del lavoro, anche all'estero, può comunicare o diffondere, anche su richiesta di soggetti privati e per via telematica, dati ed elenchi riguardanti studenti, diplomati, laureandi e laureati, specializzati, borsisti, dottorandi, assegnisti, e altri profili formativi, nonché́ di soggetti che hanno superato l’esame di stato. La finalità deve essere dichiarata nella richiesta e i dati potranno essere utilizzati per le sole finalità per le quali sono stati comunicati e diffusi. Resta fermo il diritto dello studente alla riservatezza di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
9. L’Università può comunicare altresì, a finanziatori di borse di dottorato e assegni, anche stranieri, dati comuni relativi a dottorandi e assegnisti che abbiano usufruito dei finanziamenti.
10. In considerazione del sistema di autovalutazione, accreditamento e valutazione periodica dei corsi di studio definito dal MIUR, l’Università può elaborare e/o comunicare le opinioni degli studenti sulla didattica agli organismi deputati ad effettuare verifiche della qualità della didattica quali il Nucleo di Valutazione o il Presidio della Qualità. Tali dati sono trattati con lo scopo di definire azioni volte al miglioramento della qualità della didattica.
11. L’Università può comunicare, alle Aziende Ospedaliere in convenzione, dati inerenti al personale dell’Università che eserciti la propria attività nell’ambito della convenzione con tali Enti.