Art. 9 Contitolare
1. Quando uno o più titolari del trattamento determinano congiuntamente con l’Università le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento.
2. L’Università e il Contitolare del trattamento determinano in modo trasparente, mediante un accordo, i rispettivi obblighi in merito all'osservanza del Regolamento UE, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni richieste dall’Informativa privacy, salvo quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento (UE).
3. L’ accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei Contitolari con gli interessati, ne stabilisce le reciproche responsabilità. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
4. L'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun contitolare del trattamento.