Art. 14 Sensibilizzazione e formazione
1. Ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa ai principi, alla liceità del trattamento, al consenso, all'informativa e, più in generale, alla protezione dei dati personali, l’Università sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione finalizzato a consolidare la consapevolezza del valore della protezione dei dati personali. A tale riguardo l’Università promuove l'attività formativa del proprio personale.
2. L’Università predispone periodicamente, sentito il RPD, un piano formativo in materia di trattamento dei dati personali e di prevenzione dei rischi di violazione, al fine di garantire una gestione delle attività di trattamento responsabile, informata ed aggiornata. Tale formazione, sentito il RPCT, è integrata e coordinata con la formazione in materia di prevenzione della corruzione, nonché con la formazione in tema di trasparenza e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico, semplice e generalizzato, nei diversi ambiti in cui opera l’Università
3. La frequenza delle attività di formazione è obbligatoria e viene considerata quale elemento di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.