Art. 32 Videosorveglianza
1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell’Università si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate in materia di videosorveglianza e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo in caso di indagini di polizia giudiziaria.
3. L’Università garantisce la protezione e la sicurezza dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza. In particolare:
- tutto il personale coinvolto nelle operazioni di registrazione, visualizzazione e registrazione delle immagini, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali riceve una adeguata formazione sui comportamenti da adottare in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
- solo il personale autorizzato può avere accesso alle immagini;
- il personale autorizzato è tenuto al segreto professionale;
- le immagini non possono essere conservate per un periodo più lungo del necessario in conformità con quanto previsto dai principi applicabili al trattamento dei dati personali.
- Nel caso in cui le immagini siano conservate per un periodo maggiore di quello previsto, esse devono essere custodite in un posto sicuro con accesso controllato e cancellate non appena la loro conservazione non sia più necessaria.
- È onere del Responsabile della struttura nella quale sono installati strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio:
a) adottare le garanzie di cui all’art. 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300;
b) garantire l'osservanza dei principi di necessità, finalità e proporzionalità del trattamento dei dati;
c) garantire il rispetto del presente Regolamento, delle prescrizioni imposte dal Garante e dalla normativa vigente, anche in relazione all’utilizzo di particolari tecnologie e/o apparecchiature;
d) redigere un documento in cui siano riportate le ragioni dell’installazione di tali sistemi anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso.
7. Resta ferma la necessità di effettuare una valutazione di impatto (DPIA), ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera c), ogni qualvolta vengano installate apparecchiature di videosorveglianza in ambienti o zone accessibili al pubblico.
8. Non è consentito, nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori, l'uso di impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.