Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca

Art. 16 - Sospensione, revoca o rinuncia

L’attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità e la sospensione è disposta a semplice richiesta della borsista. In caso di astensione obbligatoria per maternità (Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007), la borsa viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

L’attività può essere sospesa per altro motivo debitamente giustificato ed accertato dal responsabile scientifico. Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il docente responsabile dell’attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

 

Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l’attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito decreto del Direttore del Dipartimento.

 

Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Dipartimento, con almeno otto giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente ai giorni di mancato preavviso.