Art.6 - Durata e ammontare delle borse
Fatti salvi i limiti di vigenza dell’eventuale accordo sulla base del quale è bandita, la borsa non può avere una durata inferiore a 3 mesi né superiore a 12 mesi.
Le borse possono essere prorogate per eventuali necessità sopraggiunte, per il tempo necessario all’ultimazione delle attività, mantenendo invariato il trattamento economico inizialmente previsto, ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita.
Le borse possono essere rinnovate una sola volta, fino a un massimo di mesi equivalenti alla durata iniziale della borsa, alle stesse condizioni previste inizialmente e rimodulate sulla base dei mesi di rinnovo.
L’importo della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere inferiore al 60% dell’importo minimo previsto dall’Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo collaboratore e si possono presentare i seguenti casi:
- Borsa Junior: non superiore al 80% dell’importo minimo previsto dall’Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo collaboratore
- Borsa Senior: non superiore al 100% dell’importo minimo previsto dall’Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo collaboratore