Art.6 - Durata e ammontare delle borse
Fatti salvi i limiti di vigenza dell’eventuale accordo sulla base del quale è bandita, la borsa non può avere una durata inferiore a 3 mesi né superiore a 12 mesi.
Le borse possono essere prorogate per eventuali necessità sopraggiunte, per il tempo necessario all’ultimazione delle attività, mantenendo invariato il trattamento economico inizialmente previsto, ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita.
Le borse possono essere rinnovate una sola volta, fino a un massimo di mesi equivalenti alla durata iniziale della borsa, alle stesse condizioni previste inizialmente e rimodulate sulla base dei mesi di rinnovo.
L’importo della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere inferiore a 12.000 euro e sono previste le seguenti tipologie:
Borsa Junior: non superiore a 24.000 euro
Borsa Senior: non superiore a 36.000 euro.