Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca

Art. 8 - Commissioni esaminatrici e procedure di selezione

La Commissione Esaminatrice, costituita da almeno 3 componenti, è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

 

La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio.

 

La Commissione Esaminatrice, nella riunione preliminare, prima dell’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione, stabilisce i criteri di valutazione:

-       il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 100 punti;

-       i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;

-       un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando);

-       i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando). L’eventuale colloquio non può avvenire prima di 7 giorni dalla pubblicazione della valutazione dei titoli con le modalità già previste all’art 5, fatta salva esplicita dichiarazione sottoscritta dai candidati di rinuncia dei predetti termini , con contestuale disponibilità al colloquio entro tempi inferiori,. Il bando di selezione può prevedere la possibilità di sostenere il colloquio con mezzi telematici.

 

La Commissione Esaminatrice definisce, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito e individua il vincitore.

 

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

 

La Commissione Esaminatrice trasmette il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento il quale, verificata la legittimità degli atti, con proprio provvedimento, procederà all’approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa.

 

Il candidato vincitore viene informato per posta elettronica certificata della data entro cui deve essere attivata la borsa.

Nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell’attribuzione della borsa di ricerca, l’assegnatario deve far pervenire la dichiarazione di accettazione al Dipartimento che ha bandito, secondo le modalità indicate nel bando di selezione, pena la decadenza.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di studio per attività di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.