Art.12 - Incompatibilità
La borsa di ricerca non è compatibile con:
- altre borse a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, ad eccezione delle borse di studio e di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del borsista.
- la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all’estero;
- gli assegni di ricerca;
- i rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
- attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l’ipotesi in cui il borsista svolga attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all’Università in relazione alle attività svolte.