Art. 7 Modalità di assegnazione
1. Riconosciuta la rilevanza delle esigenze personali e familiari del dipendente, il contributo è calcolato come di seguito:
· per importi di ISEE fino a 15.000,00 Euro: contributo pari al 100% della spesa riconosciuta, nei limiti dello stanziamento annuale;
· per importi da 15.001,00 Euro al massimale ISEE di cui all’art.8: contributo di importo decrescente, ricompreso tra il 100% e lo 0% della spesa riconosciuta, nei limiti dello stanziamento annuale.
2. Il contributo viene determinato sulla quota di spesa già detratta in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Qualora l’importo del contributo risultasse inferiore a 50,00 Euro (lordo dipendente), non si procede alla corresponsione del sussidio.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, relativa alla valutazione effettuata dalla Commissione, l’interessato può presentare al Direttore Generale un’istanza, volta a segnalare errori nella valutazione della Commissione stessa.
5. Il Direttore Generale, entro 30 giorni dal ricevimento di tale istanza, conferma o modifica, con atto motivato, la valutazione in precedenza effettuata.