Art. 7 Determinazione del contributo
7.1. Il contributo è calcolato dal servizio competente con un criterio di proporzionalità in base all'ISEE, come definito di seguito e riassunto in allegato 3, ed applicato alla somma complessiva delle spese mediche e delle spese per rilevanti esigenze personali o familiari valutate ammissibili dalla Commissione di cui all'art. 3.
7.2. Il contributo è pari:
al 100% della spesa riconosciuta, per importi di ISEE fino alla soglia minima (A) di cui all’allegato 3;
ad una somma decrescente, ricompresa tra il 100% e lo 0% della spesa riconosciuta, per importi di ISEE superiori alla soglia minima (A) ed entro la soglia massima (B) di cui all’allegato 3.
L'erogazione dei contributi è in ogni caso ricondotta entro i limiti dello stanziamento annuale dei fondi per il Welfare di Ateneo.
7.3. Il contributo viene determinato sulla quota di spesa decurtata dall'eventuale beneficio fiscale ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi e da altri contributi o sussidi o rimborsi assicurativi ottenuti. In caso di spese sostenute per figli a carico sarà possibile inserire nella domanda l'intero costo sostenuto esponibile in sede di dichiarazione dei redditi.
A tal fine andrà dichiarato dal richiedente, ai sensi della normativa vigente in tema di autocertificazione:
di non percepire o che altre persone non percepiscono da altri enti analogo contributo o sussidio o rimborso assicurativo per lo stesso evento o spesa
l'impegno a non presentare altra richiesta ad altri enti di contributo, sussidio o rimborso per il medesimo evento o spesa
l'importo degli altri contributi o sussidi o rimborsi assicurativi eventualmente già ottenuti per lo stesso evento o spesa
la percentuale di spesa effettivamente sostenuta dal dipendente per i figli che potrà essere del 100% anche in caso di figli a carico al 50%, qualora l'altro genitore non abbia compartecipato
di essere l'unico a richiedere il contributo per lo stesso evento o spesa, qualora all'interno del proprio nucleo familiare di riferimento vi siano altri dipendenti dell'Ateneo.
7.4. Il contributo è commisurato al periodo di servizio in Ateneo nell'anno di riferimento per il personale a tempo determinato e indeterminato. A tal fine, l'importo della spesa sostenuta viene proporzionato al periodo di servizio in Ateneo espresso in giorni in base al calendario commerciale.
7.5. Qualora l’importo del contributo risultasse inferiore a 50,00 euro (lordo dipendente), non si procede alla corresponsione del sussidio.
7.6. Gli importi dei limiti ISEE di cui all'art. 7, indicati nell'allegato 3 che fa parte del presente Regolamento, potranno essere rimodulati previo accordo con le parti sindacali.
7.7. Al fine di un’omogeneità di trattamento, il limite massimo di possibile sussidio erogabile viene determinato in € 5.000,00 (lordo dipendente) a persona.