Art. 2 Principi generali
2.1. I sussidi sono finalizzati all'erogazione di un sostegno ai lavoratori dipendenti, con l’obiettivo principale del miglioramento della qualità della vita, riducendo eventuali condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale conseguenti allo stato di salute o ad altri eventi.
2.2. Per la concessione dei sussidi vengono valutati:
l’eccezionalità
la gravità economica ed oggettiva dell’evento
la non cumulabilità con altri benefici già ottenuti per il medesimo evento.
Per le spese mediche, fatta salva la non cumulabilità con altri benefici, si prescinde dal carattere di eccezionalità ritenendo riconoscibile il sostegno al dipendente per motivi di salute.
2.3. Il finanziamento annuale complessivo destinato alle provvidenze è deciso dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’approvazione del Budget di Ateneo.
2.4. I sussidi sono erogati con decreto del Direttore Generale, previa valutazione della Commissione paritetica di cui al successivo articolo 3 e al termine del procedimento di cui all'art. 7.