Regolamento per la disciplina dell’albo delle associazioni studentesche e il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti
CAPO II – FINANZIAMENTO ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Art. 8 - Bando
- L’assegnazione dei fondi avviene previa l’emissione di un apposito bando, acquisito ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. j) dello Statuto, il parere obbligatorio da parte del Consiglio degli Studenti.
- Il bando indica l’ammontare dei fondi disponibili e disciplina i termini e le modalità di accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione delle richieste, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, le spese ammesse e le modalità di rendicontazione.
- Il Bando viene pubblicizzato mediante la pubblicazione nel sito web dell’Ateneo e l’invio di una mail a tutti i possibili interessati.
- Le richieste di finanziamento per le iniziative e le attività da svolgere vanno presentate inderogabilmente entro la data di scadenza prevista nel bando e secondo le modalità in esso contenute.