Regolamento per la disciplina dell’albo delle associazioni studentesche e il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti
CAPO III – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ POLITICHE DELLE LISTE STUDENTESCHE

Art. 27– Quote di finanziamento per le liste studentesche

  1.  Ad ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 100 euro.
  2. A ogni lista vengono altresì assegnati 15 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.