Regolamento sul trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1.    L'installazione e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi avvengono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, e nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, che implicano la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati, di trasparenza e di partecipazione di cui all’articolo 5 del GDPR.

2.    L’installazione e utilizzo dell’impianto richiede una preliminare verifica della base giuridica applicabile di cui all’art. 6 GDPR. In particolare, tale verifica preliminare dovrebbe essere basata su dati oggettivi, parametri e statistiche documentabili in relazione alle specifiche finalità perseguite, al fine di dimostrarne l’attualità e necessità.

3.    La progettazione degli impianti e la loro installazione devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default di cui all’art. 25 del GDPR.

4.    La progettazione dell’impianto deve inoltre realizzare in modo pertinente la finalità del trattamento nel rispetto della base giuridica e dei principi suindicati, progettando misure tecniche e organizzative pertinenti (a titolo esemplificativo con riferimento alla dimensione, capacità tecniche, limitazioni nel tempo e nello spazio degli impianti, trattamento e stoccaggio dei dati mediante opportuni parametraggi del sistema, definizione di protocolli di gestione delle singole autorizzazioni di accesso e trattamento delle immagini, contratti con i fornitori).

5.    L’Università si avvale di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento di finalità di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e, in particolare, delle seguenti finalità:

a.    garantire la sicurezza e l'incolumità di studenti, personale, collaboratori, fornitori e visitatori a qualunque titolo dell’Università, che accedono alle strutture, aree di pertinenza o sedi di pertinenza;

b.    tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione dell’Università, da atti vandalici, furti e danneggiamenti;

c.     cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla rilevazione, alla prevenzione e all’accertamento di illeciti;

d.    beneficiare dell’azione deterrente, insita nei sistemi di sorveglianza.

6.    L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato laddove necessario e non sia stato possibile individuare misure alternative meno invasive dei diritti e libertà degli interessati. La verifica della necessità è basata su dati oggettivi, parametri e statistiche documentabili in relazione alle specifiche finalità perseguite, al fine di dimostrarne l’attualità e necessità.

7.    È vietata l’installazione di telecamere finte o non funzionanti, nascoste o occulte.