Regolamento sul trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza

ART. 7 - CONSERVAZIONE DEI DATI

1.    Le immagini registrate vengono conservate per il periodo strettamente necessario e proporzionale al perseguimento delle finalità indicate agli interessati e comunque non superiore a 7 giorni dalla loro rilevazione, decorso il quale devono essere automaticamente cancellate, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9.

2.    Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a festività o periodi di chiusura delle sedi dell’Università, ovvero a specifiche richieste di autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.