ART. 13 – INFORMATIVA
1. L’Università informa gli interessati in ordine alla presenza negli spazi della stessa di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, di un’informativa cosiddetta “minima” (cartello), secondo il modello indicato nelle Linee guida e personalizzato secondo le indicazioni contenute nel manuale operativo.
2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della videocamera e deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa o insufficiente illuminazione ambientale, ad esempio quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.
3. In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.
4. L’Università mette a disposizione degli interessati sul proprio sito istituzionale, un’informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.