Art. 3 – Attività espletabili in telelavoro e professionalità interessate
1. L’attività lavorativa può essere eseguita in telelavoro quando:
• le mansioni da svolgere presentino caratteristiche prettamente impiegatizie/amministrative, per cui non sia necessaria la presenza fisica nella sede di lavoro;
• sia possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento dell’attività da remoto che consentano il collegamento con l’amministrazione;
• non sia pregiudicata l’erogazione dei servizi resi dall’Amministrazione nel suo complesso;
• il/la dipendente interessato/a presenti caratteristiche di affidabilità e livello di autonomia tali da non pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti da assolvere.
2. Il/La Responsabile di struttura può richiedere, con un preavviso minimo, ove possibile di due giorni lavorativi, la presenza in sede del/la dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio ovvero per casi di emergenza.
Analogamente è previsto il rientro in sede per la partecipazione a giornate di formazione da svolgersi in presenza.
3. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al/la lavoratore/trice saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell’amministrazione, sentite le OO.SS./RSU di Ateneo, richiedere il temporaneo rientro del/la lavoratore/trice presso la sede di lavoro.