Art. 4 – Graduatoria e criteri
4.1. La graduatoria viene redatta sulla base delle domande presentate. Nel caso in cui il loro numero superi il contingente massimo previsto, i permessi vengono concessi seguendo il seguente ordine di priorità, rispetto al titolo di studio per il quale vengono richiesti:
- Scuola secondaria di l grado (scuola media inferiore);
- Scuola secondaria di ll grado (scuola media superiore);
- Attestati di qualifica professionale;
- Laurea triennale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea vecchio ordinamento;
- Laurea specialistica e Laurea Magistrale;
- Master di primo livello;
- Master di secondo livello, scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca;
- Altri corsi organizzati da strutture pubbliche o private abilitate al rilascio di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (es. percorso formativo 24 CFU);
- Corso di studi per il conseguimento di titoli di studio dello stesso livello di quello già posseduto o di quello inferiore;
4.2. A parità di condizioni, i permessi sono accordati nel seguente ordine di precedenze, ai/alle dipendenti:
- che frequentano l’ultimo anno di corso di studi;
- che frequentano il penultimo anno di corso, e successivamente quelli che frequentano gli anni ancora anteriori;
-che frequentano corsi universitari o post-universitari iscritti fuori corso. In questo caso la precedenza sarà accordata al personale iscritto fuori corso da un numero minore di anni.
In caso di ulteriore parità di condizione, i permessi sono accordati secondo le seguenti precedenze ai/alle dipendenti che:
-abbiano usufruito di un minor numero di volte del beneficio in oggetto;
-con il miglior rapporto tra esami/crediti sostenuti rispetto agli esami/crediti previsti dall’ordinamento didattico
-secondo l’ordine crescente di età;