Art. 3 – Assegnazione del personale d’ufficio
1. Il Direttore Generale, nell’esercizio dei poteri che gli sono attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, sulla base del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo, assegna d’ufficio il personale, a seguito della fase istruttoria e di valutazione. Nel caso di dipendenti neoassunti, individua la struttura di destinazione avuto riguardo ai contenuti del bando /profilo posto a concorso e del curriculum vitae et studiorum dell’interessato/a.
2. Nel caso di dipendente già in servizio, ai fini della sua riassegnazione il Direttore generale effettua la procedura istruttoria, sentiti i Responsabili delle strutture, di provenienza e di destinazione, interessati.
3. La riassegnazione può essere disposta nei casi indicati in premessa e può avere anche carattere temporaneo. In tal caso, nel provvedimento viene indicata la durata del periodo del trasferimento.