Linee guida per l’assegnazione e la mobilità interna del personale tecnico amministrativo nelle strutture dell'Ateneo

PREMESSE

1.    Per processi di mobilità interna si intendono le assegnazioni dei/lle lavoratori/trici alle diverse unità organizzative dell’Ateneo attuate nel rispetto delle esigenze dell’Amministrazione contemperate con la professionalità, la motivazione e l’attitudine delle persone.

2.    Le presenti Linee guida disciplinano le assegnazioni del personale tecnico amministrativo all’interno delle strutture dell’Ateneo, per tali intendendosi le diverse articolazioni organizzative interne individuate ai sensi del Regolamento di Organizzazione.

3.    La procedura di mobilità interna deve assicurare il buon andamento delle attività, l’ottimizzazione dei servizi, dei processi e la flessibilità nella gestione del personale coniugandoli con l’obiettivo della crescita, della valorizzazione delle competenze e della professionalità dei/lle dipendenti al fine di conseguire il loro miglior inserimento possibile nell’organizzazione del lavoro.

4.    La mobilità del personale all’interno delle strutture organizzative dell’Università costituisce esercizio del potere di gestione del rapporto di lavoro; i provvedimenti di mobilità sono ispirati ai criteri di trasparenza dell’azione amministrativa, di equità procedurale ed al principio di pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori.

5.    I processi di mobilità devono rispettare le norme di legge e contrattuali a tutela del/la lavoratore/trice, e tener conto:

• delle esigenze relative a salute e sicurezza secondo la vigente normativa;

• della valutazione delle esigenze di servizio e di funzionalità delle strutture interessate;

• dell’interesse del/la lavoratore/trice alla miglior collocazione per favorirne lo sviluppo professionale;

• delle consistenze degli organici del personale tecnico amministrativo e della programmazione del fabbisogno del personale;

• dell’Area e del Settore (ex “categoria” e “area”) professionale di appartenenza, in relazione ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità, delle competenze professionali e delle funzioni già svolte.

6.    I provvedimenti inerenti alla mobilità interna sono adottati in relazione a:

a)    copertura di posti nuovi e/o vacanti;

b)    situazioni eccezionali e di particolare urgenza, che pregiudichino il buon andamento e la funzionalità delle attività delle unità organizzative dell’Ateneo;

c)    valorizzazione delle professionalità, tenuto conto delle esigenze organizzative;

d)    esigenze di riequilibrio nell’assegnazione delle risorse umane;

e)    messa in disponibilità del/la dipendente adeguatamente motivata da parte del/la Responsabile di struttura (es. esubero numerico, incompatibilità, ..);

f)     motivi di salute, che comportino la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dei compiti affidati e/o l’incompatibilità con l’ambiente di lavoro, supportati da apposito certificato medico;

g)    particolari condizioni di incompatibilità/disagio ambientale che possano tradursi in pregiudizio per il benessere del/la dipendente o per l’ambiente di lavoro, compromettendone il funzionamento con riflessi sui servizi resi all’utenza e/o all’ immagine dell’Amministrazione, o l’integrazione e la collaborazione con i colleghi;

h)    in ogni altro caso in cui il Direttore Generale ne ravvisi motivata esigenza.

7.    L’assegnazione del personale alle strutture organizzative nel contesto di processi di revisione organizzativa, nonché le assegnazioni che avvengono nell’ambito di ciascuna struttura organizzativa di secondo livello (es. Settori) ed all’interno delle strutture dipartimentali non costituiscono mobilità. La modifica della distribuzione del personale al loro interno viene pertanto disposta con atto scritto del Responsabile, sentiti gli interessati.

8.    La modifica della sola sede di lavoro tra comprensori, o diversi edifici all’interno dello stesso comprensorio, ferma restando l’afferenza organizzativa, non costituisce mobilità ai sensi delle presenti Linee Guida.

9.    Qualora la modifica dell’afferenza implichi anche la modifica della Sede, intesa come Comune, sarà applicato quanto disposto dall’art. 57, CCNL 16/10/2008.