Art. 6 – Procedura di assegnazione
1. Oltre che nell’ambito dei più comprensivi decreti di riorganizzazione, l’assegnazione alla nuova struttura avviene mediante specifico provvedimento.
2. Nel provvedimento sono indicate la struttura di destinazione, la decorrenza, l’eventuale termine finale e l’eventuale passaggio di consegne necessario nonché, se del caso, particolari modalità di prestazione dell’attività lavorativa correlate allo stesso.
3. Qualora la procedura sia attivata sulla base della messa in disponibilità da parte del Responsabile di struttura, l’assegnazione potrà essere disposta per un periodo definito, in esito al quale sarà richiesta una relazione da parte del nuovo Responsabile i cui esiti, in caso di relazione negativa, saranno valutati per l’eventuale prosecuzione di un ulteriore periodo di assegnazione temporanea ovvero l’adozione di provvedimenti diversi.