Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

Art. 12 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1.   La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata, da parte del RUP, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, da indicare in sede di rendiconto nell’apposita scheda riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura.

2.   Qualora una funzione di collaborazione venga svolta da più figure, compete all’incaricato attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dai collaboratori, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

3.   Qualora venga nominato il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Codice) la rispettiva quota è ricompresa nel coefficiente destinato ai collaboratori del RUP e deve comunque essere maggiore di quella attribuita agli altri collaboratori.

4.   Qualora venga nominato il responsabile di procedimento per la fase di affidamento (ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Codice) la rispettiva quota corrisponde al coefficiente destinato all’incaricato della Predisposizione e controllo delle procedure di gara. 

5.   In assenza di collaboratori, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, all’incaricato dell’attività.

6.   Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente nell’ambito del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta, come attestato dall’incaricato ovvero dal Dirigente.