Art. 4 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del Fondo Incentivi
1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento e dei relativi incentivi tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei seguenti casi:
a) in caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre centrali di committenza l’incentivo non è riconosciuto per la fase di affidamento mentre l’incentivazione per le altre fasi spetta nel caso si riscontri l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivate previste dall’all. I.10 del Codice;
b) in caso di lavori di verificata semplicità tecnica e amministrativa individuabili dalla mancanza, nel provvedimento di approvazione, anche solo di una parte dei principali documenti progettuali (elaborati grafici, computo e relazione generale);
c) in caso di affidamenti di servizi e forniture per i quali non sia contemplata la nomina del Direttore dell’Esecuzione (DEC), inteso quale soggetto diverso dal RUP;
d) relative a contratti esclusi dall’applicazione del Codice ai termini dell’art. 56 del Codice stesso;
e) in caso di interventi eseguiti in amministrazione diretta.