Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

Art. 15 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi

1.   In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta degli incaricati e collaboratori coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

 

 

Coeff. Riduttivo 1

ritardi dal 21% al 30% delladurata prevista

0,9

ritardi dal 31% al 40% delladurata prevista

0,8

ritardi superiori al 41% delladurata prevista

0,7

 

 

2.   In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d’asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

 

 

Coeff. Riduttivo 2

Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%

0,9

incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%

0,8

incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%

0,7

incremento dei costi superiore al 50%

0,5

 

 

3.   In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti riduttivi di cui ai commi 1 e 2 si cumulano Gli importi non liquidati al personale per le ragioni di cui ai precedenti commi costituiscono economia.

4.   Non costituiranno motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:

a)   incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 120 del Codice;

b)   sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c)   ritardi imputabili esclusivamente all’operatore economico soggetti a penale per ritardo.