Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo

1.   L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte; anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura[1], si procede alla liquidazione degli incentivi relativi alle attività svolte.

2.   La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, previa presentazione della scheda riferita alle funzioni svolte e alle prestazioni rese di cui all’Art. 17 del presente Regolamento. 

3.   Il provvedimento di liquidazione, per le prestazioni che sono da considerarsi concluse nell’esercizio ai sensi dell’Art. 17, può essere emanato fino al 31 gennaio dell’anno successivo; la corresponsione dell’incentivo avviene di norma entro il mese di giugno del medesimo anno.

4.   Si procede allo stesso modo per la corresponsione degli incentivi relativi all’esecuzione di ciascun contratto di appalto specifico relativamente agli Accordi Quadro.

5.   Per la liquidazione dell’attività di RUP e dei suoi collaboratori, si attribuisce la percentuale del 40% della quota spettante all’approvazione del progetto esecutivo, per i lavori, e all’indizione della gara, per forniture e servizi; il restante 60% all’approvazione del collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità. Nei contratti di servizi e forniture, la quota spettante al Direttore dell’esecuzione del contratto e ai rispettivi collaboratori, si attribuisce per l’80% ripartito proporzionalmente nel corso delle annualità di esecuzione del contratto e per il restante 20% alla verifica di conformità. 

6.   Ai fini della liquidazione, il Dirigente adotta una scheda per ciascun intervento nell’ambito della quale, per ciascun dipendente incaricato o collaboratore, si specifica, a titolo di esempio:

a)   tipo di attività svolta;

b)   percentuale realizzata;

c)   tempi previsti e tempi effettivi ovvero rispetto dei tempi.

7.   La scheda di cui al comma precedente è allegata al provvedimento di liquidazione dell’incentivo, che deve essere trasmesso ai competenti uffici per gli adempimenti di natura contabile, retributiva e inerenti alla corretta gestione dei fondi accessori.

8.   Nel decreto di liquidazione si deve esplicitare l’anno (ovvero gli anni) di effettiva competenza dell’incentivo.

9.   In via del tutto eccezionale, in casi particolari adeguatamente motivati, può essere prevista, in deroga al presente regolamento, la liquidazione in acconto con provvedimento del Direttore Generale.


 


[1] v. Corte di Cassazione 28.5.2020 n. 10222 del 28 maggio 2020, Sezione del Lavoro Civile