Art. 6 – Riedizioni di Master senza modifiche sostanziali
1 Qualora si intenda richiedere l’attivazione di un Corso di Master che sia già stato valutato ed attivato nell’anno accademico immediatamente precedente e che non preveda modifiche sostanziali, è necessario presentare:
a) la delibera di approvazione della proposta di riedizione del Master da parte del Dipartimento responsabile;
b) l’approvazione del piano finanziario preventivo da parte del Centro di spesa competente;
c) la relazione di cui all’art. 22 relativa all’edizione immediatamente precedente.
2 Qualora si intenda richiedere l’attivazione di un Corso di Master che sia già stato valutato positivamente e che non preveda modifiche sostanziali, ma che non sia stato attivato negli anni accademici precedenti, è comunque necessario presentare:
a) la delibera di approvazione della proposta di riedizione del Master da parte del Dipartimento responsabile;
b) l’approvazione del piano finanziario preventivo da parte del Centro di spesa competente;
c) la relazione di cui all’art. 22 relativa all’ultima edizione attivata;
d) delibera della Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento proponente.