Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente
TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

Art. 4 – Istituzione e attivazione di nuovi corsi di Master

1    L’istituzione dei Master è proposta da un singolo Dipartimento ovvero in co-organizzazione fra più Dipartimenti. In caso di co-organizzazione, in fase di istituzione, dovrà essere individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattica, amministrativa e finanziaria del corso.
2    La proposta di istituzione di un Master contiene:
a)    La denominazione completa del Master;
b)    La denominazione completa del Master in lingua inglese;
c)    Il livello del Master;
d)    La lingua ufficiale del corso;
e)    La durata del corso e il numero di crediti formativi universitari (CFU) previsti e l’eventuale modalità di svolgimento delle attività didattiche in forma telematica;
f)    Il nome del docente proponente (professore o ricercatore) afferente al Dipartimento proponente – unità principale di riferimento;
g)    La sede del Master e il Dipartimento di afferenza;
h)    I titoli di accesso, ed eventuali ulteriori requisiti richiesti;
i)    Gli obiettivi formativi del corso;
j)    Il profilo professionale e possibili sbocchi occupazionali e professionali previsti, definiti anche sulla base di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni rappresentative - a livello locale o nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni da cui emerga la coerenza del progetto formativo con la domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni;
k)    L’ordinamento didattico del corso, con la ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative previste con l’indicazione specifica della tipologia, dei moduli, del relativo Settore Scientifico Disciplinare, delle ore e dei CFU corrispondenti e modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie ai fini dell’acquisizione dei CFU e della prova finale;
l)    L’indicazione degli eventuali enti coinvolti e forma di coinvolgimento;
m)    Il numero minimo e numero massimo di iscritti;
n)    La definizione dei criteri di selezione dei candidati;
o)    L’ammontare dei contributi di iscrizione;
p)    Il piano finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del corso;
q)    L’indicazione sulla eventuale partecipazione di uditori, con specificazione delle attività formative che gli uditori potranno frequentare di cui all’art. 21 del presente Regolamento;
r)    La delibera del Dipartimento proponente/centro di spesa e dell’eventuale Dipartimento co-organizzatore;
s)    La delibera della Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento proponente;
t)    Ogni altra informazione che il proponente ritiene opportuno fornire;
3    Il numero minimo degli iscritti per l’attivazione di un Master è di almeno cinque iscritti ordinari, cioè con contribuzione non soggetta a riduzioni o misure agevolate, ferma restando la sostenibilità finanziaria del corso.
4    Le proposte di istituzione vengono inviate all’ufficio competente che provvede ad inoltrarle al Presidio della Qualità per una valutazione della coerenza con i criteri previsti dallo stesso Presidio per l’attivazione. Acquisito il parere del Presidio della Qualità, tutte le proposte di istituzione ritenute idonee verranno sottoposte all’approvazione degli Organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.
5    Le proposte di istituzione di corsi di Master con sede amministrativa diversa dall’Università degli Studi di Trieste sono approvate dal dipartimento di afferenza congiuntamente alla proposta di un atto convenzionale e alla documentazione prevista dall’art. 23. Queste proposte verranno sottoposte all’approvazione degli organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.