Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 – Promozione dei Corsi
1 Il materiale necessario alla promozione del Corso è predisposto dalla Direzione del corso stesso con il supporto, ove richiesto, dei competenti Uffici di Ateneo. Per mantenere univoche le informazioni fornite, prima della diffusione tale materiale è in ogni caso visionato ed approvato dagli Uffici competenti di Ateneo. Il materiale può essere diffuso soltanto dopo l’approvazione della proposta di attivazione del Corso da parte degli Organi Accademici.