Art. 3 – Principi e finalità
1 L’Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di Master di primo o secondo livello.
2 La denominazione “Master universitario di primo o secondo livello dell’Università degli studi di Trieste” si applica esclusivamente ai corsi istituiti e attivati ai sensi del Decreto Ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, del Regolamento didattico di Ateneo e ai sensi del presente Regolamento.
3 I Master sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e sono finalizzati a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali.
4 I corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, sulla base di convenzioni ed accordi con Enti e soggetti esterni, italiani e stranieri.
5 Le modalità e le scadenze per l’istituzione/attivazione dei Master vengono stabilite annualmente da una circolare pubblicata, di regola, entro il mese di febbraio.