Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente
TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE

Art. 28 – Organi del corso

1    Sono Organi del Corso: il Direttore e - ove previsto - il Consiglio del Corso di Perfezionamento, che può essere istituito con deliberazione consiliare del Dipartimento/i interessato/i.
2    Per i corsi attivati in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo del Direttore può essere previsto un Comitato direttivo che assicuri la presenza, in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo dovrà in ogni caso essere composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
3    Il consiglio di corso di Perfezionamento, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori e può essere integrato con i docenti esterni, titolari di attività formative.
4    Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di Perfezionamento - ove previsto - a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istituiva o di rinnovo del corso fra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di attivazione del Corso di perfezionamento. Nel caso in cui l’incarico sia affidato a personale a tempo determinato, è comunque necessario verificare che la durata del contratto garantisca la possibilità di assolvere a tutte le attività connesse con la Direzione.
5    Il Direttore presiede il Consiglio di Corso, ove istituito, e ne convoca le riunioni; rappresenta il Corso nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso - ove previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati, scelti fra i componenti del consiglio.
6    I docenti responsabili delle attività formative vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Corso;
7    Spetta al Consiglio di Corso di Perfezionamento, ove istituito, o al Direttore:
a)    garantire un’adeguata promozione e divulgazione del Corso;
b)    definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso;
c)    proporre al Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Corso di perfezionamento e della Commissione per la prova finale, se prevista;
d)    sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica;
e)    proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso;
f)    definire i criteri di attribuzione delle eventuali agevolazioni da parte dell’Ateneo;
g)    verificare la frequenza dei fruitori delle agevolazioni da parte dell’Ateneo e, in caso di inadempienza, richiedere la sospensione dell’erogazione delle agevolazioni da parte dell’Ateneo;
h)    sovraintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;
i)    proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse.