Regolamento in materia di contratti di ricerca e incarichi post-doc

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all’art. 22 e ai titolari di incarichi post-doc di cui all’art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, congiuntamente indicati come “contratti” o “contrattisti”.

2. L’Ateneo può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato:

- ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati “contratti di ricerca”;

- ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, denominati “incarichi post-doc”.

3. I contratti di cui al comma 2 sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.