Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università e il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativa previste per i redditi di lavoro dipendente.
2. Il trattamento economico è definito in relazione all’impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere. Per i contratti di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, salvo che l’ente finanziatore non preveda obbligatoriamente un maggiore importo. Per gli incarichi post-doc non può essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito, al momento della sottoscrizione del contratto. Tali importi, che si intendono al netto degli oneri a carico dell’Ateneo, sono attribuiti in rate mensili di pari importo.
3. L’Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.