Regolamento in materia di contratti di ricerca e incarichi post-doc

Art. 12 – Divieti di cumulo e incompatibilità

1. Il contratto non è cumulabile con:

- altri rapporti di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;

- la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;

- borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Il contratto non è inoltre compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero; per gli incarichi post-doc è fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

3. Le posizioni di cui al presente Regolamento e i contratti di cui all'articolo 24 della L. n. 240/2010 non sono tra loro compatibili, non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.